DALLE IMPOSTE 1. Nella sfera delle attivita' ufficiali la Banca, con i suoi beni, il patrimonio e il reddito e' esente da qualsiasi imposta diretta. 2. Quando gli acquisti o i servizi di notevole valore necessari per l'esercizio delle attivita' ufficiali della Banca vengono effettuati o usati dalla Banca e quando il prezzo di tale acquisti o servizi comprende imposte o dazi, il membro che ha percepito le imposte o i dazi deve adottare le misure appropriate per garantirne l'esenzione se tali imposte o dazi sono identificabili, o provvedere al loro rimborso. 3. I beni importati dalla Banca e necessari per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali sono esenti da qualsiasi imposta e dazio d'importazione e da qualsiasi restrizione e divieto d'importazione. Parimenti, i beni esportati dalla Banca e necessari per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali sono esenti da qualsiasi imposta e dazio d'esportazione e da qualsiasi restrizione e divieto d'esportazione. 4. I beni acquistati o importati ed esentati ai sensi del presente articolo non possono essere venduti, noleggiati, prestati o distribuiti dietro pagamento o a titolo gratuito se non conformente con le condizioni stabilite dai membri che hanno accordato le esenzioni o i rimborsi. 5. Le clausole del presente articolo non si applicano alle imposte o ai dazi che abbiano valore di corrispettivo per servizi pubblici. 6. Gli Amministratori, i Vice Amministratori, i funzionari e gli impiegati della Banca sono assoggettati ad una imposta interna, a beneficio della Banca, sui salari e gli emolumenti pagati dalla Banca stessa, alle condizioni stabilite e secondo le norme adottate dal Consiglio dei Governatori entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. Dalla data in cui tale imposta viene applicata, i salari e gli emolumenti sono esenti dalla imposta nazionale sul reddito. I membri comunque possono tener conto degli stipendi e degli emolumenti esenti quando valutano l'ammontare delle imposte da applicare al reddito derivante di altre fonti. 7. Malgrado le disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo, un membro puo' depositare, insieme al suo atto di ratifica, accettazione o approvazione, la dichiarazione che intende mantenere per se', per le sue suddivisioni politiche o per le sue autorita' locali il diritto di tassare stipendi ed emolumenti pagati dalla Banca ai cittadini o connazionali di tale paese membro. La Banca e' esente da qualsiasi obbligo circa il pagamento, la ritenuta o l'esazione di tali imposte. La Banca non effettua alcun rimborso per tali imposte. 8. Il paragrafo 6 del presente articolo non si applica alle pensioni e alle rendite pagate dalla Banca. 9. Sulle obbligazioni o sui titoli emessi dalla Banca, ivi compresi i dividendi o gli interessi che ne derivano, e quale che ne sia il detentore, non puo' essere percepita alcuna imposta: (i) che sia discriminatoria nei confronti di tali obbligazioni o titoli solo per il fatto che sono emessi dalla Banca, ovvero (ii) la cui sola base giuridica sia il luogo o la divisa di emissione, di regolamento o di pagamento, oppure l'ubicazione di un ufficio o luogo di lavoro della Banca. 1. Sulle obbligazioni o titoli garantiti dalla Banca, ivi compresi i dividendi o gli interessi che ne derivano, e quale che ne sia il detentore, non puo' essere percepita alcuna imposta: (i) che sia discriminatoria nei confonti di tali obbligazioni o titoi solo per il fatto che la garanzia e' concessa dalla Banca, ovvero (ii) la cui sola base giuridica sia l'ubicazione di un ufficio o luogo di lavoro della Banca.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art53 · fonte su Normattiva