Art. 4 (Accordo) — Imposte
L'Ufficio, i suoi beni, redditi e averi sono esenti da qualsiasi forma di imposizione diretta. Le operazioni e transazioni che l'Ufficio effettua nell'ambito dei suoi fini istituzionali sono esenti da ogni forma di imposta diretta o indiretta, eccetto quelle che costituiscono il corrispettivo di servizi resi. L'Ufficio e' esente, per gli oggetti importati od esportati ad uso ufficiale, dai dazi doganali e da tributi connessi di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli corrispondenti a spese di immagazzinaggio e trasporto. Gli articoli importati in franchigia non saranno venduti ne' alienati in Italia senza l'autorizzazione del Ministero delle Finanze, contattato per il tramite del Ministero degli Affari Esteri.
Testo vigente dal 23 novembre 1996
