[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore per un periodo di cinque anni e successivamente per un eguale periodo o periodi a meno che ciascuno Stato contraente notifichi per iscritto all'altro, sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno succcessivo, la sua intenzione di denunciare la Convenzione. In tal caso, la Convenzione cessera' di applicarsi:

  • a)con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello della denuncia;
  • b)con riferimento alle altre imposte sul reddito alle imposte applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello della denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta in duplice esemplare a Roma il 17 Dicembre 1987, corrispondente al 26 Rabie Al Akhar 4 - 1408 H,in lingua italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza, prevarra' il testo inglese.

[2]Per il Governo dello Per il Governo della Stato del Kuwait Repubblica Italiana

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 4 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;53~convenzione-art30 · fonte su Normattiva