[1]Denuncia

[2]La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. In tale caso, la Convenzione cessera' di' applicarsi:

  • a)con riferimento alle ritenute alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia;
  • b)con riferimento alle imposte sul reddito ed alle altre imposte (diverse dalle ritenute), a ciascun esercizio fiscale che inizia il, o successivamente al. 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione o nell'applicazione dei testi prevarra' il testo in inglese.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 21 novembre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;208~convenzione-art29 · fonte su Normattiva