[1]PROTOCOLLO STABILITO IN BASE ALL'ARTICOLO K3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, ALLA CONVENZIONE SULL'USO DELL'INFORMATICA NEL SETTORE DOGANALE, RELATIVO AL RICICLAGGIO DI PROVENTI ILLECITI E ALL'INSERIMENTO NELLA CONVENZIONE DEL NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO PROTOCOLLO

[2]LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, Stati membri dell'Unione europea, FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea dei 12 marzo 1999, VISTA la convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale ('), in appresso "la convenzione"; HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni: ARTICOLO 1 L'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino della convenzione e' cosi' modificato: '' - il trasferimento, la conversione, l'occultamento o la dissimulazione di beni o proventi derivanti, direttamente o indirettamente, dal traffico internazionale illecito di stupefacenti o da violazioni:

  • i)delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, della cui applicazione e' responsabile in tutto o in parte l'amministrazione doganale di uno Stato membro e che riguardano il traffico transfrontaliero di merci, soggette a divieti e limitazioni o a controlli in virtu', segnatamente, degli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' le accise non armonizzate; ovvero
  • ii)dell'insieme delle disposizioni comunitarie e delle relative disposizioni applicative che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito e il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, nonche' tra gli Stati membri nel caso di merci non aventi status comunitario ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea o di merci sottoposte a controlli o indagini supplementari al fine di accertare il loro status comunitario;
  • iii)ovvero dell'insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario nell'ambito della politica agricola comune e delle norme specifiche adottate per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; ovvero
  • iv)dell'insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario in materia di accise armonizzate nonche' di IVA all' importazione, assieme alle relative disposizioni nazionali di attuazione,"

Testo vigente dal 1 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;53~protocollo-art1 · fonte su Normattiva