[1]CONVENZIONE STABILITA IN BASE ALL'ARTICOLO K.3, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, RELATIVA ALLA MUTUA ASSISTENZA E ALLA COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI DOGANALI
[2]LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea, FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 18 dicembre 1997; RICHIAMANDO la necessita' di intensificare gli impegni contenuti nella convenzione per la mutua assistenza doganale, firmata a Roma il 7 settembre 1967; CONSIDERANDO che le amministrazioni doganali sono responsabili, nel territorio doganale della Comunita' e in particolare nei punti di entrata e di uscita, della prevenzione, dell'accertamento e della repressione delle violazioni sia alle norme comunitarie che alle leggi nazionali, in particolare nei casi contemplati agli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunita' europea, CONSIDERANDO che la salute, la moralita' e la sicurezza dei cittadini sono gravemente minacciate dall'aumento di traffici illeciti di tutti i generi, CONSIDERANDO che si dovrebbero disciplinare talune forme specifiche di cooperazione che implicano azioni transfrontaliere a fini di prevenzione, accertamento e repressione di alcune violazioni sia alla legislazione nazionale degli Stati membri che alle disposizioni doganali comunitarie, e che tali azioni transfrontaliere devono essere sempre condotte nel rispetto dei principi della legalita' (conformarsi al diritto applicabile in loco e alle direttive delle autorita' localmente competenti), di sussidiarieta' (avviare azioni di questo tipo solo qualora altre forme di azione di minore impatto non siano opportune) e di proporzionalita' (fissare l'importanza e la durata dell'azione in base alla gravita' della violazione presunta); CONVINTE che e' necessario rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni doganali mediante l'introduzione di procedure che consentano loro di agire in comune e di scambiarsi dati relativi ai traffici illeciti, TENENDO PRESENTE che l'attivita' quotidiana delle amministrazioni doganali comporta l'applicazione di disposizioni sia comunitarie che nazionali e che e' pertanto necessario assicurare che le disposizioni sulla mutua assistenza e cooperazione in ambedue i settori si evolvano, per quanto possibile, allo stesso modo, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
[3]ARTICOLO 1 Ambito di applicazione 1. Fatte salve le competenze della Comunita', gli Stati membri dell'Unione europea si prestano mutua assistenza e cooperano tra loro, tramite le rispettive amministrazioni doganali, allo scopo di: - prevenire e accertare le violazioni delle disposizioni doganali nazionali nonche' - perseguire e punire le violazioni delle disposizioni doganali comunitarie e nazionali. 2. Fatto salvo l'articolo 3, la presente convenzione lascia impregiudicate le disposizioni applicabili nel settore dell'assistenza tra autorita' giudiziarie in materia penale o disposizioni piu' favorevoli degli accordi bilaterali o multilaterali in vigore tra gli Stati membri che disciplinano la cooperazione prevista dal paragrafo 1 tra le autorita' doganali o altre autorita' competenti degli Stati membri nonche' delle intese convenute nello stesso settore sulla base di una legislazione uniforme o di un regime particolare che preveda l'applicazione reciproca delle misure di mutua assistenza.
Testo vigente dal 27 gennaio 2009
