[1]Altri accordi

[2]1. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ne' il presente accordo ne' qualsiasi azione intrapresa in applicazione dello stesso pregiudica in alcun modo le attribuzioni degli Stati membri ad avviare con la Repubblica di Singapore attivita' di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e cooperazione con la Repubblica di Singapore. 2. Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle parti nei confronti di terzi. 3. Nonostante l'articolo 9, paragrafo 2, le parti possono integrare il presente accordo anche concludendo accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nel suo ambito di applicazione. Tali accordi specifici formano parte integrante del complesso delle relazioni bilaterali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.

Testo vigente dal 19 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art43 · fonte su Normattiva