[1]Principi generali

[2]1. Le parti avviano un dialogo bilaterale in materia di scambi e di investimenti al fine di rafforzare e promuovere il sistema multilaterale degli scambi e il commercio bilaterale tra le parti. 2. A tal fine, le parti attuano la cooperazione reciproca nel settore degli scambi e degli investimenti anche tramite l'accordo di libero scambio. Il suddetto accordo costituisce un accordo specifico che attua le disposizioni in materia di scambi contenute nel presente accordo e costituisce parte integrante del complesso delle relazioni bilaterali e del quadro istituzionale comune, di cui all'articolo 43, paragrafo 3. 3. Le parti possono decidere di sviluppare le loro relazioni in materia di scambi e di investimenti, affrontando, tra l'altro, le questioni di cui agli articoli da 10 a 16.

Testo vigente dal 19 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art9 · fonte su Normattiva