Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986
Art. 3 (Convenzione) — Licenza di pesca
Nelle acque oggetto della presente Convenzione e' consentita la pesca a coloro che sono in possesso di regolare licenza rilasciata nello Stato sul cui territorio essa viene esercitata.
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
