Art. 2 (Convenzione) — Commissione
1 - Le finalita' della presente Convenzione, nonche' l'applicazione delle normative inerenti alle attivita' di pesca nelle acque italo - svizzere sono perseguite dalla Commissione italo-svizzera per la pesca. 2 - La Commissione si compone per ciascuno Stato di un Commissario e due Vice Commissari. Essa si avvale di una Sottocommissione composta da esperti di ciascuno Stato in materia di pesca e di idrobiologia. 3 - I Governi dei due Stati nominano il proprio Commissario per la pesca ed i Vice Commissari. 4 - Ai Commissari per la pesca sono conferiti i seguenti compiti:
- a)svolgere, nell'ambito del campo di applicazione della Convenzione, attivita' consultiva nelle questioni importanti per la pesca e proporre alle Autorita' competenti dei due Stati l'emanazione di opportuni provvedimenti;
- b)scambiarsi informazioni, in particolare sulle disposizioni emesse dai singoli Stati;
- c)curare che la Convenzione per la pesca e le prescrizioni emanate in virtu' di essa vengano applicate in modo uniforme e sottoporre alle Autorita' competenti dei due Stati appropriate raccomandazioni;
- d)nominare gli esperti chiamati a far parte delle rispettive Sottocommissioni 5 - Alla Commissione per la pesca sono conferiti i seguenti compiti:
- a)preparare e presentare le proposte di eventuali modifiche alla presente Convenzione;
- b)dirimere controversie relative all'interpretazione ed alla applicazione della presente Convenzione;
- c)elaborare un regolamento interno;
- d)approntare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo annuale per le spese comuni.
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
