Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 31 e 9 degli accordi di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo.

Testo vigente dal 8 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;533~approvazione-art2 · fonte su Normattiva