Il Governo e' autorizzato, fino alla scadenza prevista dall'articolo 32 dell'Accordo di associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli accordi indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli accordi stessi.
Testo vigente dal 8 maggio 1968
