Il Governo e' autorizzato, fino alla scadenza prevista dall'articolo 32 dell'Accordo di associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli accordi indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli accordi stessi.

Testo vigente dal 8 maggio 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;533~approvazione-art3 · fonte su Normattiva