1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  • a)il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
  • b)il termine "Norvegia" designa il Regno di Norvegia; tuttavia, le disposizioni della Convenzione non si applicano alle Svalbard e all'isola Jan Mayen, ne' ai territori dipendenti dalla Norvegia fuori d'Europa;
  • c)il termine "persona" comprende le persone fisiche e tutti gli enti collettivi aventi o no la personalita' giuridica;
  • d)le espressioni "impresa di uno degli Stati contraenti" o "impresa dell'altro Stato contraente" designano un'impresa gestita da un residente dell'uno o dell'altro Stato contraente;
  • e)il termine "pensione" designa i pagamenti periodici eseguiti in corrispettivo di servizi resi nel passato o quale indennizzo per lesioni riportate;
  • f)l'espressione "autorita' competenti" significa
  • i)per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette);
  • ii)per quanto concerne la Norvegia, il Ministero delle finanze e delle dogane o una persona autorizzata dal detto Ministero. 2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno degli Stati contraenti, ogni espressione non altrimenti definita avra', a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad essa viene attribuito dalla, legislazione fiscale in vigore nel detto Stato.

Testo vigente dal 27 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;534~convenzione-art3 · fonte su Normattiva