Quando:

  • a)un'impresa di uno degli Stati contraenti partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo, o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
  • b)le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno degli Stati contraenti e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese sono, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese possono essere inclusi negli utili di detta impresa e in conseguenza tassati.

Testo vigente dal 27 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;534~convenzione-art9 · fonte su Normattiva