1. Salve le disposizioni degli altri articoli della presente Convenzione, gli utili di un'impresa di uno degli Stati contraenti sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non effettui operazioni industriali o commerciali, nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa effettua tali operazioni industriali o commerciali, l'imposta sugli utili dell'impresa puo' essere percepita nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui questi utili sono attribuibili alla detta stabile organizzazione. 2. Quando un'impresa di uno degli Stati contraenti effettua operazioni industriali o commerciali nell'altro Stato contraente per mezzo di una, stabile organizzazione ivi situata, sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potrebbero essere stati da essa realizzati se fosse stata un'impresa indipendente che svolgesse identiche o analoghe attivita' in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui e' stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzioni tutte le spese ovunque sostenute ragionevolmente attribuibili alla stabile organizzazione, incluse le spese di direzione e le spese generali d'amministrazione cosi' attribuibili. 4. Ai fini di questo articolo sara' considerato utile attribuibile ad una stabile organizzazione anche l'utile derivante dalla vendita, dal trasferimento dalla permuta, di tutto o di parte, del capitale investito nella stabile organizzazione.

Testo vigente dal 27 aprile 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;534~convenzione-art8 · fonte su Normattiva