parte alla controversia che da' inizio al procedimento notifichera' al riguardo, per iscritto, l'altra Parte o le Parti alla controversia ed il Segretario. Questa notifica includera' una esposto della rivendicazione ed i motivi sui quali e' fondata. La notifica sara' comunicata dal Segretario a tutte le Parti.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-art4 · fonte su Normattiva