ANNESSO II PARTE I Arbitrato Articolo 1 La parte ricorrente notifichera' al Segretariato che le Parti deferiscono una controversia ad arbitrato in conformita' con l'articolo 27. La notifica dovra' enunciare l'argomento che e' oggetto dell'arbitrato ed includera' in particolare gli articoli della Convenzione o del Protocollo, la cui interpretazione o attuazione e' messa in causa. Se le parti non si sono accordate per quanto riguarda l'oggetto della controversia prima della nomina del Presidente del Tribunale, il Tribunale arbitrale determinera' l'oggetto della controversia. Il Segretariato inoltrera' l'informazione in tal modo ricevuta a tutte le Parti contraenti alla presente Convenzione o al protocollo interessato.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~annesso-ii-parte-i-art1 · fonte su Normattiva