della gestione dei rifiuti 2. Ciascuna Parte che svolge attivita' nella zona del Trattato Antartico stabilira' per quanto riguarda tali attivita' un sistema di classifica dell'eliminazione dei rifiuti come base per registrare i rifiuti ed agevolare studi volti a valutare gli impatti ambientali dell'attivita' scientifica e del supporto logistico associato. A tal fine, i rifiuti prodotti saranno classificati come: (a) acque di scolo e rifiuti domestici liquidi (Gruppo 1) (b) altri rifiuti e prodotti chimici liquidi, compresi i combustibili ed i lubrificanti (Gruppo 2); (c) solidi da bruciare (Gruppo 3) (d) altri rifiuti solidi (Gruppo 4); (e) materiale radioattivo (Gruppo 5). 2. Al fine di ulteriormente diminuire l'impatto dei rifiuti sull'ambiente Antartico ciascuna Parte predisporra' e rivedra' annualmente ed aggiornera' i suoi piani di gestione dei rifiuti (compresa la riduzione dei rifiuti, immagazzinamento e loro eliminazione), specificando per ciascun sito stabilito, per gli accampamenti in generale e per ciascuna nave (diversa dai piccoli battelli che fanno parte delle operazioni dei siti stabiliti o delle navi, e tenendo contro dei piani di gestione esistenti per le navi): (a) i programmi di ripulitura dei siti esistenti per l'eliminazione dei rifiuti, e dei siti di lavoro abbandonati; (b) i provvedimenti in corso e pianificati di gestione dei rifiuti, compresa l'eliminazione finale; (c) i provvedimenti in corso e pianificati per l'analisi degli effetti ambientali dei rifiuti e la gestione dei rifiuti; (d) altri sforzi per minimizzare ogni effetto ambientale dei rifiuti e la gestione dei rifiuti. 3. Ciascuna Parte dovra', nella misura del possibile predisporre inoltre un inventario delle localizzazioni delle attivita' pregresse (come ripari trasversali, depositi di combustibile, basi sul terreno, aerei atterrati di fortuna) prima che le informazioni vengano perse, in modo tale che di tali informazioni si possa tener conto nel pianificare i futuri programmi scientifici (come chimica della neve, iniquinanti nei licheni o trivellazione del ghiaccio in profondita').

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-iii-art8 · fonte su Normattiva