e revisione dei piani di gestione dei rifiuti 1. I piani di gestione dei rifiuti preparati in conformita' con l'Articolo 8, i rapporti sulla loro attuazione nonche' gli inventari di cui all'Articolo 8 (3) saranno inclusi negli scambi annuali di informazione in conformita' con gli Articoli III e VII del Trattato Antartico e relative Raccomandazioni in base all'Articolo IX del Trattato Antartico. 2. Ciascuna Parte inviera' al Comitato copie dei suoi piani di gestione dei rifiuti, nonche' rapporti sulla loro attuazione e revisione. 3. Il Comitato puo' rivedere i piani di gestione dei rifiuti e relativi rapporti e puo' sottoporre alla considerazione delle Parti osservazioni e suggerimenti al fine di ridurre al minimo gli impatti e per quanto riguarda le modifiche nonche' il miglioramento dei piani. 4. Le Parti possono scambiarsi informazioni e fornire pareri per quanto riguarda, inter alia, tecnologie disponibili con scarsa produzione di rifiuti, la riconversione degli impianti esistenti, criteri speciali per effluenti, ed adeguati metodi di scarico e di eliminazione.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-iii-art9 · fonte su Normattiva