Art. 2 (Annesso IV)
Il presente Annesso si applica, per quanto riguarda ciascuna Parte, alle navi aventi diritto ad inalberare la bandiera di detta Parte e ad ogni altra nave impegnata in operazioni nell'Antartico, o di supporto a tali operazioni, per tutto il tempo in cui esse operano nella zona del Trattato Antartico.
Testo vigente dal 27 febbraio 1995
