[1]Misure di emergenza a bordo delle navi, sugli impianti offshore e nei porti
[2]1. Ciascuna parte adotta le disposizioni necessarie perche' le navi battenti la sua bandiera abbiano a bordo un piano di emergenza inquinamento, come richiesto dalla regolamentazione internazionale pertinente e conformemente a detta regolamentazione. 2. Ciascuna parte prescrive ai comandanti delle navi battenti la sua bandiera, in caso di episodi di inquinamento, di seguire le procedure del piano di emergenza di bordo e in particolare di fornire alle autorita' competenti, su loro richiesta, le informazioni dettagliate sulla nave e il suo carico rilevanti ai fini delle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 9 e di cooperare con le suddette autorita'. 3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, ciascuna parte adotta le misure idonee per fare in modo che il comandante di ogni nave che naviga nelle sue acque territoriali si conformi all'obbligo prescritto al paragrafo 2 e puo' richiedere a tale riguardo l'assistenza del Centro regionale. Essa informa l'Organizzazione marittima internazionale delle disposizioni adottate. 4. In base ad una valutazione di opportunita', ciascuna parte esige che le autorita' o i soggetti responsabili dei porti marittimi e degli impianti di manutenzione che dipendono dalla sua giurisdizione abbiano dei piani di emergenza/inquinamento, o predisposizioni analoghe, coordinati con il sistema nazionale stabilito ai sensi dell'articolo 4 ed approvati secondo le procedure previste dall'autorita' nazionale competente. 5. Ciascuna parte esige che gli operatori responsabili degli impianti offshore che dipendono dalla sua giurisdizione abbiano per combattere ogni episodio di inquinamento piani di intervento di emergenza coordinati con il sistema nazionale stabilito ai sensi dell'articolo 4 e conformi alle procedure previste dall'autorita' nazionale competente.
Testo vigente dal 25 maggio 2016
