Ratifica ed esecuzione del protocollo sulla protezione ambientale al trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991
Art. 4 (Annesso IV)
di sostanze nocive liquide. E' vietata la discarica in mare di qualsiasi sostanza liquida nociva e di ogni altro prodotto chimico o altre sostanze in quantitativi o concentrazioni dannose per l'ambiente marino.
Testo vigente dal 27 febbraio 1995
