-operazione 1. Le Parti coopereranno nella pianificazione e nello svolgimento delle attivita' nella zona del Trattato Antartico. A tal fine, ciascuna Parte si sforzera': (a) di promuovere programmi cooperativi aventi valore scientifico, tecnico ed educativo, concernenti la protezione dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati; (b) di fornire un'adeguata assistenza alle altre parti per la preparazione delle valutazioni sull'impatto ambientale; (c) di fornire alle altre Parti dietro loro richiesta, informazioni relative ad ogni potenziale rischio per l'ambiente, nonche' assistenza per minimizzare gli effetti di incidenti suscettibili di danneggiare l'ambiente Antartico o i suoi ecosistemi dipendenti ed associati; (d) di consultarsi con le altre Parti per quanto concerne la scelta dei siti per eventuali basi ed altre installazioni in modo da evitare impatti cumulativi causati da una loro eccessiva concentrazione in qualsivoglia localizzazione; (e) se del caso, di effettuare spedizioni congiunte e spartire l'uso delle basi e delle altre installazioni; (f) di effettuare tutti quei passi che potranno essere decisi di comune accordo nelle Riunioni Consultive del Trattato Antartico. 2. Ciascuna Parte si impegna nella misura del possibile, a condividere con le altre Parti le informazioni che possono essere loro utili per la pianificazione e la conduzione delle loro attivita' nella zona del Trattato Antartico, in vista della protezione dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati. 3. Le Parti coopereranno con le Parti che esercitano la loro giurisdizione in zone adiacenti alla zona del Trattato Antartico in vista di assicurare che le attivita' nella zona del Trattato Antartico non abbiano impatti ambientali negativi in tali zone.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~art6 · fonte su Normattiva