1. Al fine di far fronte a situazioni di emergenza nella zona del Trattato Antartico, ciascuna Parte conviene di: (a) prevedere una rapida ed effettiva azione di risposta per le situazioni di emergenza suscettibili di verificarsi nello svolgimento dei programmi di ricerca scientifica, di turismo e di ogni altra attivita' governativa e non governativa nella zona del Trattato Antartico che' deve essere tempestivamente segnalata in anticipo in base all'Articolo VII (5) del Trattato Antartico, ivi comprese le attivita' connesse di supporto logistico; (b) stabilire piani di emergenza per far fronte ad incidenti aventi potenziali effetti negativi sull'ambiente Antartico o sui suoi ecosistemi dipendenti ed associati. 2. A tal fine, le Parti: (a) coopereranno nella formulazione e nell'attuazione di questi piani di emergenza; (b) istituiranno procedure per una immediata notifica delle situazioni di emergenza ambientali e per un piano d'azione cooperativo. 3. Nell'attuazione del presente Articolo, le Parti dovranno avvalersi dei pareri della Organizzazioni Internazionali competenti.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~art15 · fonte su Normattiva