[1]' e compatibilita' a livello di radiofrequenza
[2]1. Il presente articolo si applica a GPS e Galileo secondo la definizione datane e, per quanto riguarda la compatibilita' a livello di radiofrequenza, a tutti i servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari. 2. Le Parti convengono che GPS e Galileo saranno compatibili a livello di radiofrequenza. Il presente paragrafo non si applica a livello locale alle zone dove sono in corso operazioni militari. Le Parti si impegnano a non bloccare o degradare in modo indebito i segnali destinati agli usi civili. 3. Le Parti convengono inoltre che GPS e Galileo saranno interoperabili, nella misura piu' ampia possibile, a livello degli utenti non militari. Per conseguire tale interoperabilita' e agevolare l'uso congiunto dei due sistemi, le Parti convengono di attenersi nel modo piu' rigoroso possibile al Sistema internazionale di riferimento terrestre (International Terrestrial Reference System) nel determinare i rispettivi quadri di riferimento per le coordinate geodetiche. Le Parti convengono inoltre di trasmettere gli scarti temporali (time offset) tra i sistemi Galileo e GPS nei messaggi di navigazione di rispettivi servizi, come indicato nel documento intitolato "GPS/Galileo Time Offset Preliminary Interface Definition" menzionato nell'allegato. 4. Le Parti convengono che il gruppo di lavoro sull'interoperabilita' e la compatibilita' a livello di radiofrequenza istituito in applicazione dell'articolo 13 proseguira' il lavoro gia' in corso al fine di conseguire, tra l'altro:
- a)la compatibilita' a livello di radiofrequenza nell'ammodernamento o evoluzione di uno qualsiasi dei due sistemi; (le Parti devono valutare ulteriormente la compatibilita' di Galileo e GPS III a livello di radiofrequenza);
- b)una maggiore disponibilita' e affidabilita' del segnale per mezzo di architetture di sistema complementari a beneficio degli utenti di tutto il mondo;
- c)interoperabilita' livello degli utenti non militari.
[3]5. Per garantire maggiormente la compatibilita' a livello di radiofrequenza e l'interoperabilita' dei servizi non militari, le Parti si accertano che i loro ampliamenti rispettino le prescrizioni fissate da ICAO, OMI e UTI alle quali le Parti sono vincolate, e ogni altra prescrizione che le Parti ritengano reciprocamente accettabile. 6. Nessuna disposizione del presente Accordo sostituisce, modifica o deroga da norme, procedure, leggi, regolamenti e pratiche raccomandate adottate dall'UIT. Le Parti confermano la loro intenzione di agire in conformita' del quadro normativo e dei processi propri di tale organismo.
Testo vigente dal 8 aprile 2008
