[1]ACCORDO sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese

[2]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese (d'ora in avanti denominati Parti Contraenti) convengono quanto segue circa il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni universitarie della Repubblica italiana e della Repubblica popolare cinese

[3]Art. 1.

[4]Ambito di validita'

  • a)il presente Accordo regola il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio ai soli fini dell'accesso e della prosecuzione degli studi nelle Istituzioni universitarie dei due Paesi e le modalita' di uso sociale in uno dei due Paesi dei titoli conseguiti nell'altro Paese;
  • b)in ottemperanza delle normative vigenti nei due Paesi, l'Accordo si applica ai titoli di studio conseguiti nelle Istituzioni universitarie della Repubblica italiana e della Repubblica popolare cinese;
  • c)in base al presente Accordo l'espressione "Istituzione Universitaria" include: - per la parte italiana: le Universita', gli Istituti Universitari, i Politecnici, le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale, statali e non statali, legalmente riconosciuti, abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale secondo le leggi della Repubblica Italiana; - per la parte cinese: le Istituzioni di Istruzione Superiore e gli Istituti di Ricerca abilitati da istituzioni Statali cinesi preposte all'istruzione ad emettere titoli accademici e certificati (Zhuanke);
  • d)le Istituzioni universitarie italiane e cinesi cui si applica il seguente Accordo sono elencate rispettivamente negli Allegati A e B, costituenti parte integrante dell'Accordo stesso;
  • e)Ogni Parte contraente si impegna a notificare all'altra Parte per le vie diplomatiche eventuali aggiornamenti da apportare all'elenco delle proprie istituzioni universitarie, a seguito di intervenute soppressioni o nuove istituzioni.

Testo vigente dal 27 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-04;54~accordo-art1 · fonte su Normattiva