[1]di studio

[2]Nell'ambito del presente Accordo, nei limiti delle proprie disponibilita' e nel rispetto del principio della reciprocita', le Parti Contraenti concederanno ai cittadini dell'altra Parte assegni di studio per la frequenza di corsi universitari (compresi i Master di I e II livello), di dottorato di ricerca, di lingua e cultura italiana, di insegnamento della lingua italiana, nonche' di corsi presso le istituzioni superiori di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Testo vigente dal 22 giugno 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-06-01;88~accordo-art5 · fonte su Normattiva