[1]Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena
[2]La Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (di seguito le Parti); intendendo ampliare l'ambito della cooperazione giudiziaria gia' in essere attraverso gli accordi internazionali vigenti, tra cui la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale fatta a Strasburgo il 20.4.1959, la Convenzione europea di estradizione fatta a Parigi il 13.12.1957, la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate fatta a Strasburgo il 21.3.1983, il Protocollo addizionale a tale Convenzione fatto a Strasburgo il 18.12.1997 e, infine, la Convenzione di amicizia e buon vicinato fatta a Roma il 31.3.1939; intendendo estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale al settore disciplinato dalla Convenzione europea sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione fatta a Strasburgo il 30.11.1964; intendendo, piu' in particolare, estendere la cooperazione al reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena; desiderando conseguentemente introdurre delle disposizioni che regolino il reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie che applicano misure alternative alla detenzione o sanzioni sostitutive di pene detentive, oppure infliggono pene detentive condizionalmente sospese imponendo obblighi/prescrizioni, oppure impongono obblighi/prescrizioni all'atto della liberazione condizionale, ai fini della sorveglianza dell'esecuzione delle suddette misure o sanzioni o dell'adempimento dei sopra citati obblighi/prescrizioni, qualora le suddette misure, sanzioni od obblighi/prescrizioni riguardino persone che non hanno la cittadinanza e/o la legale e abituale residenza nella Parte in cui la decisione giudiziaria e' stata emessa, bensi' nell'altra Parte; desiderando, a tal fine, concludere un accordo per l'adozione di tutte le misure necessarie al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena; dando atto che il presente Accordo rispetta i principi fondamentali degli ordinamenti giuridici delle Parti, sicche' nessuna sua disposizione potra' essere interpretata nel senso che non consenta di rifiutare il riconoscimento e/o l'esecuzione di una decisione giudiziaria avente ad oggetto una misura alternativa alla detenzione, una sanzione sostitutiva di una pena detentiva o una pena detentiva condizionalmente sospesa con l'imposizione di obblighi/prescrizioni, qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la misura alternativa, sanzione sostitutiva, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena sia stata disposta al fine di punire una persona a causa del sesso, della razza, della religione, dell'origine etnica, della nazionalita', della lingua, delle opinioni politiche o dell'orientamento sessuale, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per una di tali cause; dando atto, piu' in particolare, che il presente Accordo non osta a che ciascuna Parte applichi le proprie norme costituzionali relative al diritto al giusto processo, alla liberta' di associazione, alla liberta' di stampa, alla liberta' di espressione negli altri mezzi di comunicazione e alla liberta' di religione; evidenziando che lo scopo del reciproco riconoscimento ed esecuzione delle misure alternative alla detenzione, delle sanzioni sostitutive di pene detentive, della liberazione condizionale e della sospensione condizionale della pena con l'imposizione di obblighi/prescrizioni e' da un lato quello di aumentare le possibilita' di reinserimento sociale della persona interessata, consentendole tra l'altro di mantenere o recuperare i propri legami affettivi, familiari, lavorativi e culturali; dall'altro quello di migliorare il controllo dei corrispondenti obblighi/prescrizioni allo scopo di ridurre il rischio di recidiva, cosi' proteggendo le vittime dei reati e, piu' in generale, la collettivita'; convengono quanto segue.
[3]Art. 1
[4]Disposizioni di principio
[5]Il presente Accordo disciplina il reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con la sospensione condizionale della pena o con la concessione di sanzioni sostitutive di pene detentive, nonche' delle decisioni di liberazione condizionale o concessione di misure alternative alla detenzione che impongono obblighi/prescrizioni in vista della loro sorveglianza nelle Parti, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti giuridici in tema di diritti di liberta' e giusto processo.
Testo vigente dal 20 aprile 2024
