[1]Entrata in vigore. Recesso

[2]1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche mediante cui le Parti si comunicano reciprocamente, per via diplomatica, che le rispettive procedure di ratifica sono state completate. 2. Il presente Accordo puo' essere modificato in ogni momento mediante un accordo scritto tra le Parti. Ogni modifica entra in vigore conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1 ed e' parte integrante del presente Accordo. 3. Il presente Accordo ha una durata illimitata. Ciascuna Parte puo' tuttavia recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione ha effetto sei (6) mesi dopo la data della comunicazione di cui sopra. La cessazione di efficacia non pregiudica le procedure avviate precedentemente, che vengono portate a termine sulla base del presente Accordo. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a San Marino, il giorno 31 del mese di marzo dell'anno 2022, in duplice originale in lingua italiana.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 20 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;54~accordo-art26 · fonte su Normattiva