Nei casi di Cui all'art. 21 gli istituti debitori di un Paese possono delegare il servizio delle prestazioni, come pure il controllo medico ed amministrativo degli interessati che risiedono o soggiornano nell'altro Paese, all'istituto competente di tale Paese, con il consenso di tale istituito. Le relative spese saranno oggetto di rimborso
Testo vigente dal 20 novembre 1974
