• 1)Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per se' e per i propri familiari dalla Istituzione del luogo di residenza e a suo carico;
  • 2)il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di un solo Stato contraente nonche' i suoi familiari che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente, hanno diritto a ricevere dalla Istituzione di questo Stato le prestazioni in natura secondo la legislazione da esso applicata;
  • 3)le prestazioni concesse al titolare di una pensione o di una rendita come pure ai suoi familiari, ai sensi del paragrafo 2, saranno rimborsate dall'Istituzione competente all'Istituzione che le ha corrisposte.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669~art20 · fonte su Normattiva