Nel caso previsto dall'art. 28 sara' tenuto conto, ai fini della determinazione della durata delle prestazioni che debbono essere corrisposte dall'istituto competente, del periodo in cui prestazioni dello stesso genere sono state corrisposte al lavoratore interessato, nell'uno o nell'altro Paese contraente, nel corso degli ultimi 365 giorni immediatamente precedenti la domanda di prestazioni.

Testo vigente dal 20 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art29 · fonte su Normattiva