1. Ai fini dell'acquisizione del diritto e della determinazione della durata dell'indennita' di disoccupazione, i periodi di lavoro soggetti al versamento dei contributi che siano stati compiuti secondo le disposizioni legislative dell'altro Stato contraente vengono totalizzati a condizione che negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta della indennita' di disoccupazione l'interessato possa far valere complessivamente nel primo Stato almeno 13 settimane di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione. 2. La condizione stabilita al paragrafo 1, relativa ad un periodo minimo di lavoro di 13 settimane, non e' richiesta nei confronti di coloro che siano rimasti disoccupati involontariamente ovvero che siano cittadini dello Stato nel quale presentino domanda per ottenere l'indennita' di disoccupazione. 3. Per la determinazione della durata dell'indennita' di disoccupazione in uno Stato si tiene conto del periodo durante il quale e' stata percepita, nei dodici mesi precedenti la domanda, l'indennita' di disoccupazione nell'altro Stato contraente. 4. Qualora un disoccupato non percepisca l'indennita' di disoccupazione nello Stato in cui era occupato e nel quale e' rimasto disoccupato (Paese di occupazione) ma la percepisca nell'altro Stato, l'istituto assicuratore di detto Stato ha diritto di ottenere da parte dell'Istituto assicuratore del Paese di occupazione il rimborso dell'indennita' di disoccupazione erogata alle seguenti condizioni e nella seguente misura: Se nel corso dei due anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione il rapporto di lavoro nello Stato in cui la disoccupazione si e' verificata:

  • a)ha avuto una durata di almeno 26 settimane, l'indennita' corrisposta viene rimborsata per un massimo di 60 giorni;
  • b)ha avuto una durata di almeno 52 settimane, l'indennita' corrisposta viene rimborsata per un massimo di 120 giorni;
  • c)ha avuto una durata superiore a 26 settimane, ma inferiore a 52 settimane, l'indennita' viene rimborsata per un periodo di giorni proporzionale ai relativi periodi di lavoro, tenendo conto di quanto stabilito secondo le lettere a) e b). 5. Se l'interessato, in relazione all'ultima occupazione, ha percepito nello Stato in cui si e' verificata la disoccupazione, l'indennita' per un certo numero di giornate, tale numero deve essere sottratto dal numero delle giornate da rimborsare a norma del precedente paragrafo 4. 6. L'articolo 4 non e applicabile per quanto concerne la legislazione austriaca in materia di sussidio in caso di bisogno (Notstandhilfe). Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e del paragrafo 1 dell'articolo 26 concernenti la totalizzazione dei periodi di assicurazione non sono applicabili all'assegno di congedo non retribuito (Karenzurlaubsgeld). 7. L'articolo 5 non e' applicabile alle prestazioni corrisposte in caso di disoccupazione.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33~art25 · fonte su Normattiva