I ricorsi che debbono essere presentati entro un periodo di tempo determinato, ad una autorita' o ad un istituto competente di uno dei due Paesi, sono considerati come presentati nel periodo di tempo prescritto se essi sono presentati entro lo stesso periodo di tempo ad una delle corrispondenti autorita' od organismi dell'altro Paese. In tal caso quest'ultima autorita' o quest'ultimo istituto deve trasmettere, senza ritardo, detti ricorsi all'autorita' o all'istituto competente del primo Paese, accusandone ricevuta all'interessato.

Testo vigente dal 20 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art43 · fonte su Normattiva