Le domande, dichiarazioni e ricorsi che devono essere presentati entro un determinato termine ad una autorita' o ad un'istituzione di uno dei Paesi contraenti competenti per ricevere domande, dichiarazioni e ricorsi in materia di sicurezza sociale sono considerate ricevibili qualora siano presentate entro lo stesso termine ad una autorita' o istituzione corrispondente dell'altro Paese; in questo caso, quest'ultima dovra' trasmettere, senza indugio, le domande, dichiarazioni e ricorsi all'istituzione competente. La data in cui la domanda, la dichiarazione o il ricorso sono stati presentati ad una autorita' o istituzione competente di uno dei Paesi contraenti e' considerata data di presentazione nei confronti dell'autorita' o istituzione corrispondente dell'altro Paese.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
