[1]Informazioni Supplementari

[2]1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultimo Stato puo' richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quarantacinque giorni. 2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo equivale a rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, allo Stato Richiedente non e' preclusa la possibilita' di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.

Testo vigente dal 28 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-04;55~trattato-di-estradizione-art8 · fonte su Normattiva