Ogni Stato contraente puo' recedere dalla presente Convenzione purche' dia un preavviso scritto di dodici mesi al depositario che dovra' informare tutti gli Stati contraenti o alle altre eventuali condizioni concordate tra gli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente si impegna, in caso di recesso dalla Convenzione, a cessare, dopo l'uscita, di utilizzare o applicare, per qualsiasi fine, il Marchio Comune di Controllo.

Testo vigente dal 26 maggio 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-05-15;55~convenzione-art14 · fonte su Normattiva