Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi organismi, anche attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti, nei seguenti campi: - stampa e radio-televisione; - sport; - gioventu'; - archivi; - biblioteche; - istituzioni museali.

Testo vigente dal 11 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;56~accordo-art10 · fonte su Normattiva