Art. 5 (Accordo) — Archivi e Biblioteche
Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra le istituzioni culturali e scientifiche, le biblioteche e gli archivi dei due Paesi, e in particolare favoriranno, conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, la collaborazione fra gli Archivi, al fine di realizzare lo scambio di archivisti, di informazioni, di pubblicazioni scientifiche, copie di documenti e disposizioni normative. Incoraggeranno altresi' la partecipazione del personale a corsi di formazione e di specializzazione. La Parte italiana rendera' disponibile alla Parte libica, conformemente alla legislazione italiana, i documenti scritti e audiovisivi concernenti la storia della Libia conservati negli archivi italiani. Ciascuna Parte consentira' ai ricercatori dell'altro Paese, in accordo con la legislazione vigente, di trascrivere, riprodurre e microfilmare i documenti. Le Parti promuoveranno la collaborazione tra le biblioteche, tramite lo scambio di bibliotecari e materiale bibliografico. La Parte italiana applichera' agli studiosi libici lo stesso trattamento riservato agli studiosi italiani, per quanto riguarda l'accesso agli archivi.
Testo vigente dal 22 dicembre 2005
