[1]Cooperazione in materia di cambiamenti climatici

[2]1. Le parti convengono di cooperare al fine di accelerare la lotta ai cambiamenti climatici e alle relative conseguenze sul degrado ambientale e la poverta', di promuovere strategie che contribuiscano ad attenuare i cambiamenti climatici e ad adattare i relativi effetti negativi, soprattutto per quanto riguarda l'innalzamento del livello del mare, e di indirizzare le proprie economie verso una crescita sostenibile a basse emissioni di carbonio. 2. La cooperazione persegue i seguenti obiettivi:

  • a)contrastare i cambiamenti climatici nell'intento generale di operare la transizione verso economie a basse emissioni di carbonio sicure e sostenibili, tramite azioni concrete di attenuazione, in linea con i principi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC);
  • b)migliorare le prestazioni energetiche delle rispettive economie, promuovendo l'efficienza e il risparmio energetici e l'utilizzo di energia sicura e sostenibile da fonti rinnovabili, e operare il passaggio verso una produzione ecologica che contribuisca a spianare la strada alla rivoluzione dell'energia verde;
  • c)promuovere modelli di produzione e di consumo sostenibili per le proprie economie, che contribuiscano a ridurre al minimo la pressione sugli ecosistemi, suoli e clima compresi;
  • d)adeguarsi alle inevitabili conseguenze negative dei cambiamenti climatici, anche contemplando misure di adattamento nelle strategie e nella pianificazione delle parti per la crescita e lo sviluppo in tutti i settori e a tutti i livelli. 3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, le parti:
  • a)intensificano il dialogo politico e la cooperazione a livello tecnico;
  • b)promuovono la cooperazione sulle attivita' di ricerca e sviluppo e sulle tecnologie a basso tassi di emissioni;
  • c)intensificano la cooperazione relativa ad interventi di attenuazione adeguati a livello nazionale, a piani di crescita a basse emissioni di carbonio, a programmi nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici e alla riduzione del rischio di catastrofi;
  • d)intensificano il potenziamento della capacita' e delle istituzioni al fine di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici;
  • e)promuovono le azioni di sensibilizzazione, rivolte soprattutto alle popolazioni piu' esposte o che vivono in aree vulnerabili, e agevolano la partecipazione delle comunita' locali agli interventi in risposta ai cambiamenti climatici.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art31 · fonte su Normattiva