[1]Agricoltura, foreste, allevamento, pesca e sviluppo rurale

[2]1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di agricoltura, foreste, allevamento, pesca e sviluppo rurale, anche tramite un dialogo e scambi di esperienze piu' assidui, in particolare nei seguenti ambiti:

  • a)politica agricola e situazione dell'agricoltura internazionale in generale;
  • b)facilitazione degli scambi tra le parti di piante, animali e relativi prodotti e sviluppo e promozione dei mercati;
  • c)politica di sviluppo nelle zone rurali;
  • d)politica di qualita' per quanto riguarda piante, animali e prodotti acquatici, in particolare le indicazioni geografiche protette e la produzione biologica; commercializzazione di prodotti di qualita', soprattutto quelli biologici e protetti da un'indicazione geografica (etichettatura, certificazione e controllo);
  • e)benessere degli animali;
  • f)sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente e trasferimento di biotecnologie;
  • g)sostegno a una politica di lungo termine sostenibile e responsabile in materia di pesca e ambiente marino, che contempli la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine;
  • h)promozione degli sforzi intesi a prevenire e combattere le pratiche di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate, il disboscamento illegale e il commercio dei prodotti silvicoli, mediante l'applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale (FLEGT) e l'accodo di partenariato volontario (VPA);
  • i)ricerca sull'ereditarieta', selezione di razze animali e varieta' vegetali, compreso l'allevamento di elevata qualita', ricerche sui mangimi e sulla nutrizione degli animali terresti e acquatici;
  • j)attenuazione delle conseguenze negative dei cambiamenti climatici sulla produzione agricola e sulla riduzione della poverta' nelle aree periferiche e rurali;
  • k)sostegno e promozione della gestione sostenibile delle foreste, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione degli effetti negativi. 2. Le parti convengono di vagliare le possibilita' di assistenza tecnica in materia di produzione vegetale e allevamento, che comprenda, ma non esclusivamente, il miglioramento della produttivita' animale e vegetale e la qualita' dei prodotti e convengono inoltre di prendere in considerazione l'istituzione di programmi di potenziamento della capacita' intesi a sviluppare la capacita' gestionale in questo settore.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art32 · fonte su Normattiva