[1]Cooperazione bilaterale e regionale

[2]1. Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione ai sensi del presente accordo, e ponendo il debito accento sulle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le parti concordano di svolgere le attivita' pertinenti a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli. Nella scelta del livello adeguato, le parti cercheranno di ottimizzare l'impatto su tutte le parti interessate e di favorirne la massima partecipazione, sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della realizzabilita' politica e istituzionale e garantendo coerenza con altre attivita' che vedono coinvolte l'Unione e I'ASEAN. La cooperazione puo' eventualmente offrire sostegno all'integrazione e allo sviluppo comunitario dell'ASEAN. 2. Le parti possono eventualmente decidere di estendere il sostegno finanziario alle attivita' di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo o ad esso connesse, conformemente alle rispettive procedure e risorse finanziarie. Detta cooperazione puo', in particolare, sostenere la realizzazione delle riforme socio-economiche del Vietnam e puo' contemplare interventi di potenziamento della capacita' quali l'organizzazione di programmi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate dalle parti conformemente alle strategie di aiuti allo sviluppo del donatore.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art4 · fonte su Normattiva