[1]Turismo

[2]1. Ispirandosi al Codice etico mondiale per il turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilita' alla base del «processo dell'Agenda 21 locale», le parti intendono intensificare lo scambio di informazioni e stabilire le migliori prassi onde garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo. 2. Le parti convengono di sviluppare la cooperazione, tra l'altro, seguenti aspetti:

  • a)la salvaguardia e lo sfruttamento al meglio delle potenzialita' del patrimonio naturale e culturale;
  • b)l'attenuazione delle conseguenze negative del turismo;
  • c)l'incremento del contributo positivo dell'industria turistica per lo sviluppo sostenibile delle comunita' locali, anche sviluppando il turismo ecologico e culturale, nel rispetto dell'integrita' e degli interessi delle comunita' locali e indigene;
  • d)l'assistenza tecnica e il potenziamento della capacita', anche tramite programmi di formazione rivolti a responsabili politici e gestori del turismo;
  • e)promozione dell'industria turistica, in particolare degli operatori turistici e delle agenzie di viaggio delle due parti affinche' approfondiscano la cooperazione bilaterale, inclusa la formazione.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art43 · fonte su Normattiva