1. Le Parti intendono intensificare lo scambio di informazioni e stabilire le migliori prassi onde garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo. 2. Le Parti intensificano la cooperazione per tutelare e armonizzare il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo e aumentando il contributo positivo del settore turistico allo sviluppo sostenibile delle comunita' locali, promuovendo tra l'altro l'ecoturismo, nel rispetto dell'integrita' e degli interessi delle comunita' locali e indigene, e migliorando la formazione nel settore turistico.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art30 · fonte su Normattiva