[1]Dialogo sulla politica economica

[2]Le parti convengono di collaborare alla promozione dello scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e strategie economiche nonche' alla condivisione di esperienze in materia di coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionali tramite dispositivi bilaterali e multilaterali esistenti nei settori di reciproco interesse, compreso lo scambio di informazioni sul processo di riforma e privatizzazione delle imprese statali, nel rispetto delle normative e dei regolamenti delle parti.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art45 · fonte su Normattiva