[1]Cooperazione in materia tributaria

[2]1. Nell'intento di potenziare e sviluppare le attivita' economiche e tenendo conto della necessita' di elaborare un adeguato quadro regolamentare e amministrativo, le parti si impegnano ad applicare i principi del buon governo in materia tributaria e a garantire i principi della trasparenza e dello scambio di informazioni nell'ambito di accordi fiscali bilaterali tra gli Stati membri e il Vietnam. Esse convengono inoltre di intensificare lo scambio di esperienze, il dialogo e la cooperazione in materia di lotta all'evasione fiscale e ad altre pratiche fiscali dannose. 2. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia fiscale al fine di potenziare la propria capacita' regolamentare e amministrativa, anche tramite lo scambio di esperienze e l'assistenza tecnica. 3. Le parti incentiveranno l'attuazione effettiva di accordi fiscali bilaterali tra gli Stati membri e il Vietnam e si impegneranno a prendere in considerazione la conclusione di accordi di questo tipo in futuro.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art46 · fonte su Normattiva