[1]Lingue di lavoro
[2]1. Le Parti, allo scopo della cooperazione prevista ai sensi del presente Accordo, utilizzeranno le lingue italiana, uzbeka e inglese. 2. Le richieste sono inviate nella lingua ufficiale della Parte richiedente, con traduzione obbligatoria nella lingua ufficiale della Parte richiesta o in inglese.
Testo vigente dal 27 aprile 2026
