[1]Lingue di lavoro

[2]1. Le Parti, allo scopo della cooperazione prevista ai sensi del presente Accordo, utilizzeranno le lingue italiana, uzbeka e inglese. 2. Le richieste sono inviate nella lingua ufficiale della Parte richiedente, con traduzione obbligatoria nella lingua ufficiale della Parte richiesta o in inglese.

Testo vigente dal 27 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-01;56~accordo-art12 · fonte su Normattiva