[1]Disposizioni finali
[2]1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte delle Parti, che attesti il completamento delle loro procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo resta in vigore per un periodo illimitato, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra la sua intenzione di denunciarlo almeno 6 (sei) mesi prima della data proposta per la sua risoluzione. L'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, sulla cooperazione in materia di lotta alla criminalita' organizzata, al terrorismo ed al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, firmato a Roma il 21 novembre 2000, cessa i propri effetti all'entrata in vigore del presente Accordo. Le Parti, previo reciproco consenso scritto, possono integrare o modificare il presente Accordo. Le integrazioni e modifiche concordate costituiscono parte integrante del presente Accordo ed entrano in vigore ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo. In caso di cessazione del presente Accordo, le sue disposizioni continuano ad applicarsi a tutte le attivita' in corso svolte secondo il presente Accordo. In fede di che, i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma l'8 giugno 2023 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, uzbeka e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, prevale il testo in lingua inglese
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 27 aprile 2026
