1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, come un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o come un musicista, o in qualita' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualita' sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;562~art17 · fonte su Normattiva