1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita' e' attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;38~art17 · fonte su Normattiva